Come fare per ...

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Con la circolare n. 9/2012 il Ministero dell'Interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi. Duplice l'obiettivo: consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche sia attraverso gli appositi sportelli delle Municipalità, sia per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
DICHIARAZIONE DI NASCITA

Le dichiarazioni di nascita sono rese direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile. La dichiarazione deve essere presentata preferibilmente dal padre o dalla madre:

  • entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori e la dichiarazione può essere effettuata solo direttamente da un genitore.

Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la denuncia è fatta presso il Comune di residenza della madre.
L'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza avviene d'ufficio, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile che ha iscritto l'atto.

Documenti da presentare

  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall' ostetrica.
  • Documento d'identità del dichiarante.
  • Nel caso di cittadini stranieri l'Ufficio può richiedere altri documenti necessari per la corretta redazione dell'atto.
Costo
Nessuno.
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Il matrimonio, civile o religioso, è normalmente preceduto dalle pubblicazioni nel luogo di residenza dei futuri sposi.
La richiesta di pubblicazioni va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile dai futuri sposi, i quali devono presentarsi personalmente, muniti di documenti di identità e codici fiscali, presso l'Ufficio di Stato Civile di residenza di uno di essi, per compilare un modulo di autocertificazione.
Al fine di poter richiedere le pubblicazioni, i futuri sposi debbono essere cittadini maggiorenni con stato civile libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.

Ai minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni non ancora compiuti occorre l'autorizzazione al matrimonio emessa dal Tribunale dei minori di Torino.
I futuri sposi inoltre non devono essere legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.

I cittadini che abbiano già contratto matrimonio devono aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; se il matrimonio è religioso cattolico, per risposarsi con cerimonia religiosa cattolica occorre ottenere l'annullamento del precedente matrimonio. Per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa, i futuri sposi dovranno presentare anche la richiesta del parroco di Cuceglio del Ministro di culto ammesso nello Stato. L'ulteriore necessaria documentazione viene acquisita d'ufficio, ad eccezione del nulla-osta (vedasi notizie utili) per i nubendi stranieri.

Quando l'Ufficio di Stato Civile sarà in possesso dei documenti dei futuri sposi, questi saranno invitati, previo appuntamento, a presentarsi presso l'Ufficio stesso per la promessa di matrimonio, alla quale seguirà l'affissione dell'atto di pubblicazione nell'apposito Albo Comunale dei rispettivi Comuni di residenza; verrà quindi comunicato ai futuri sposi quando ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni e nulla osta al matrimonio.

Costi:
Euro 10,33 di marca da bollo per la pubblicazione per ciascun Comune di residenza dei nubendi.

Notizie utili:

  • Prima della celebrazione del matrimonio si deve provvedere all'affissione delle pubblicazioni. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni, decorso tale termine le pubblicazioni non sono più valide.
  • Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi, in entrambi i Comuni di residenza. Se è stata concessa dal Tribunale la riduzione del termine di pubblicazione o la dispensa della stessa deve essere prodotto il relativo Decreto.
  • I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di sei mesi.
  • I cittadini Italiani per potersi sposare in un Paese straniero devono chiedere all'Ufficio di Stato Civile del Paese stesso quali sono i documenti necessari da produrre: gli stessi variano a seconda delle diverse nazioni. Se impossibilitati a contattare tale Ufficio, è indispensabile rivolgersi al Consolato Italiano in quel Paese.
  • I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che vogliano sposarsi in Italia devono presentare il nulla-osta rilasciato dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio Paese presente in Italia. Tale nulla-osta deve essere  tradotto e legalizzato o presso l'Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino (già Prefettura), purché non si tratti di Paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria); in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.