TARI - Tassa Rifiuti
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e sedi sindacali.
La presenza di arredo e la fornitura anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, individuati all'art.42 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo TARI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti appositi avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo oltre tutti gli altri elementi previsti dall'art.7 della legge 212/2000.
- Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato attraverso gli F24 che il Comune predispone ed invia a domicilio del contribuente .
ATTENZIONE: in caso di smarrimento o mancato recapito dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia all'Ufficio Tributi.
Il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere effettuato utilizzando solo ed esclusivamente il modello di versamento F24 precompilato, allegato all'avviso di pagamento.
COME SI PAGA CON MODELLO F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque banca o di qualsiasi ufficio postale oppure tramite il proprio servizio di Home Banking.
I codici tributo TARI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:
3944 - TARI - tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12/2013;
3945 - INTERESSI su Tari - tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013;
3946 - SANZIONI su Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13;
Indicare poi nelle apposite sezioni i seguenti dati:
Codice Ente: D197
Sezione: EL
Numero immobili: indicare il numero degli immobili ai quali il tributo si riferisce
Rateazione/mese rif.: indicare 0101 se si paga in rata unica, altrimenti i primi due numeri sono identificativi della rata che si intende pagare, mentre gli ultimi due numeri sono identificativi del numero totale di rate (esempio: 0103 si intende la prima rata di un totale di tre rate)
Anno di riferimento: indicare l'anno a cui il tributo si riferisce