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Pubblicità e Pubbliche Affissioni |
L'imposta comunale sulla pubblicità deve essere corrisposta da colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto da colui che richiede l'affissione di manifesti, qualsiasi ne sia il contenuto, sugli appositi spazi comunali.
DICHIARAZIONE
Tutti coloro che intendono iniziare della pubblicità o affiggere manifesti devono rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune o alla ditta incaricata
La dichiarazione va presentata su appositi moduli e deve indicare la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione va presentata anche in caso di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
ESCLUSIONI
Il tributo non è dovuto nel caso in cui la superficie della figura piana geometrica contenente il messaggio pubblicitario abbia una superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.
Sono esenti dall'imposta:
Si rimanda a quanto previsto dal Regolamento comunale per ulteriori particolari casi di esenzione.
SU COSA SI PAGA?
L'imposta sulla pubblicità è dovuta in base alla superficie della figura piana geometrica in cui è contenuto il messaggio pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Esempi di pubblicità: insegne luminose e non luminose dei negozi, cartelli, pubblicità effettuata sui veicoli, ecc.
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto sui manifesti.
Data Ultima Modifica: : 23/12/2009